Art. 3.

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 183, comma 1, la lettera a), è abrogata;

          b) all'articolo 183, comma 1, lettera h), le parole: «materie prime secondarie,» sono soppresse;

 

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          c) all'articolo 183, comma 1, le lettere m), n), q) ed u) sono abrogate;

          d) all'articolo 184, comma 3, lettera b), le parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 186» sono soppresse;

          e) all'articolo 184, comma 3, lettera c), le parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i)» sono soppresse;

          f) all'articolo 185, comma 1, la lettera i) è abrogata;

          g) l'articolo 186 è abrogato;

          h) l'articolo 194, comma 7, è abrogato;

          i) all'articolo 206, comma 2, lettera b), le parole: «di materia prima secondaria» sono soppresse;

          l) l'articolo 208, comma 17, è abrogato;

          m) l'articolo 210, comma 5, è abrogato;

          n) l'articolo 212, comma 12, è abrogato.